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lunedì 10 marzo 2008

26 marzo: convegno sulla pubblicità ingannevole

L'entrata in vigore del decreto legislativo 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa (settembre 2007) ha aperto una fase nuova per il settore della comunicazione pubblicitaria e per tutti i soggetti coinvolti, dagli utenti pubblicitari alle agenzie ai mezzi. Non solo per grandi campagne pubblicitarie ma anche per gli annunci locali si impongono particolari cautele e attenzioni nella realizzazione di materiale pubblicitario per non incorrere in sanzioni che possono arrivare fino a 500mila euro.

Su questo tema Federpubblicità Modena, insieme all’associazione TP dell’Emilia Romagna, organizza un convegno dal titolo “Occhio ai consigli per gli acquisti”, che si terrà Mercoledì 26 Marzo alle ore 15 presso la sede di Confesercenti Provinciale, in Via Santi 8 a Modena.
Il convegno presenterà rischi e avvertenze in campo pubblicitario per aziende, agenzie e media e, dopo l’introduzione di Vittorio Coen, Segretario Federpubblicità Modena, vedrà gli interventi della dott.ssa Francesca Romana Ferri, Direttore Generale per la Tutela del Consumatore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (più nota come ANTITRUST, organo competente in materia), Claudio Varetto, Presidente Federpubblicità Modena e vicepresidente nazionale, e l’Avvocato Fabio Benatti di Federconsumatori Modena. I lavori saranno coordinati dal giornalista Roberto Serio, Direttore di VIVO Modena e Modena Radio City, e saranno conclusi dai saluti di Nevio Ronconi, Coordinatore TP Emilia Romagna.

venerdì 21 settembre 2007

In vigore il decreto sulla pubblicità ingannevole

Segnaliamo che il 21 settembre 2007 entra in vigore il D. Lgl. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole. Il provvedimento stabilisce un principio fondamentale secondo il quale la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta (recependo ciò che dice il codice di autodisciplina pubblicitaria).
L'autorità garante della concorrenza e del mercato è l'organo competente in materia.
Il decreto interessa sia i committenti, sia le agenzie e i mezzi.
Sono previste sanzioni anche pesanti a chi contravviene alle norme.

E’ in ogni caso considerata ingannevole, fra le altre, la pubblicità:

a. che riguarda prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge senza rilevarne adeguatamente la pericolosità;

b. che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti, abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza;

c. che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti, possa minacciare anche indirettamente la loro sicurezza.

La pubblicità comparativa è considerata lecita quando non è ingannevole, non ingenera confusione, non causa discredito o denigrazione dei concorrenti…